Pubblichiamo di seguito una serie di FAQs, in continuo aggiornamento, per quanto riguarda lo sciopero della cultura del 12 Giugno 2026

Il 12 giugno ci sarà lo sciopero generale della cultura!

Hai qualche domanda sul diritto di sciopero?

Hai dei dubbi su come poter scioperare?

Ti stai chiedendo se la tua categoria è inclusa nello sciopero?

Qui potresti trovare la risposta alle tue domande. 

Se hai una domanda che non è nell’elenco, un dubbio a cui non hai trovato risposta o sei in una situazione particolare, compila questo form e ti risponderemo quanto prima!

ADERIRE ALLO SCIOPERO, SCIOPERARE, DIRITTO DI SCIOPERO

Quanto dura lo sciopero?

Lo sciopero della cultura è previsto per l’intera giornata del 12 giugno 2026.

La mia categoria è inclusa nello sciopero? Come faccio a sapere se posso scioperare?

Controlla la lista delle categorie coperte dallo sciopero qui. Se rientri in una di queste, puoi aderire.

Se non trovi la tua categoria o non sei sicuro/a di essere incluso/a, scrivici a miriconosci.beniculturali@gmail.com e verificheremo.

Devo comunicare a qualcuno la mia intenzione di aderire allo sciopero?

No. Non hai alcun obbligo di comunicare alla tua azienda l’adesione. 

Se vuoi informare il datore di lavoro, il responsabile, il coordinatore, le risorse umane, le RSU, ecc. puoi farlo ma rimane una tua libera scelta personale.

Il mio datore di lavoro vuole sapere se aderirò allo sciopero. Sono obbligato/a a rispondere?

No. Non sei obbligato/a a dichiarare la tua adesione e il datore di lavoro non può pretendere questa informazione da te. 

Posso scioperare anche se ho il CCNL Multiservizi? 

Sì. Se lavori nel settore culturale e appartieni a una delle categorie coperte dallo sciopero, puoi scioperare qualsiasi sia il tuo CCNL. 

Posso scioperare anche se ho un contratto a chiamata?

Sì. Se sei un lavoratore/una lavoratrice a chiamata e sarai in servizio il 12 giugno 2026 perché hai ricevuto o accettato la chiamata, hai anche tu diritto di aderire allo sciopero. 

ATTENZIONE: sostituire lavoratori/trici in sciopero utilizzando lavoratori/trici a chiamata è vietato dalla legge (Art. 14 del D.Lgs. 81/2015). 

Svolgo un servizio accessorio (es. pulizie, manutenzione, servizi ambientali, facilities) in luoghi e istituti della cultura. Posso scioperare?

Sì. Se lavori negli appalti del Ministero della Cultura o comunque in luoghi e istituti della cultura rientranti nel perimetro dell’Art. 101 del D.Lgs. 42/2004 (ossia musei, biblioteche, archivi, aree e parchi archeologici, complessi monumentali di qualsiasi ordine e grado) puoi aderire allo sciopero. 

Posso scioperare se non sono iscritto/a a un sindacato?

Sì. Puoi scioperare anche se non sei iscritto/a a nessun sindacato. 

Posso scioperare se appartengo a una sigla sindacale diversa da quelle che hanno proclamato lo sciopero?

Sì. Puoi scioperare anche se la sigla sindacale a cui appartieni non è tra quelle che hanno proclamato lo sciopero.

Posso scioperare se non ci sono sindacati nella mia azienda o se i sindacati che hanno proclamato non sono presenti nella mia azienda?

Sì. Puoi scioperare anche se nella tua azienda non ci sono rappresentanze sindacali, o se le sigle sindacali che hanno proclamato lo sciopero non sono presenti nella tua azienda. 

Se decido di aderire allo sciopero, devo dare un preavviso minimo?

No. Puoi decidere di aderire allo sciopero anche all’ultimo momento. Non sei obbligato/a ad informare nessuno né a dare alcun preavviso.

Devo seguire una procedura per aderire allo sciopero?

No. Non c’è alcuna procedura che devi seguire per poter scioperare. 

Se non sei stato/a precettato/a, semplicemente puoi non recarti a lavoro nel giorno dello sciopero, che è previsto per l’intera giornata.

Per scioperare devo prendere ferie/permesso?

No. Oltre a non essere necessario, se prendi ferie/permesso non sarai conteggiato/a come lavoratore/lavoratrice in sciopero, ma come lavoratore/lavoratrice in ferie o in permesso.

Per scioperare devo chiedere un cambio turno con un/una collega o devo farmi sostituire da qualcuno/a?

No. Se non sei stato/a precettato/a, semplicemente puoi non recarti a lavoro.

Il datore di lavoro può sostituire i lavoratori/le lavoratrici in sciopero?

Il datore di lavoro non può sostituire lavoratori/trici in sciopero assumendo o utilizzando lavoratori/trici a chiamata (Art. 14 del D.Lgs. 81/2015) oppure lavoratori/trici interinali (Art. 32 del D.Lgs. 81/2015). 

Può eventualmente utilizzare lavoratori/trici non scioperanti che sono già in servizio, ma sempre rispettando i termini di legge.

Aderire allo sciopero comporta qualche tipo di ripercussione?

No. Lo sciopero è un diritto costituzionale di tutti i lavoratori/tutte le lavoratrici dipendenti e il lavoratore/la lavoratrice che sciopera non può essere punito/a per questo.

L’unica cosa che aderire a uno sciopero regolarmente indetto comporta è la mancata retribuzione della giornata di lavoro in busta paga

Il mio datore di lavoro può contestare la mia adesione allo sciopero/la mia decisione di scioperare?

No. Il datore di lavoro non può esercitare pressioni o minacciare ritorsioni per indurti a non aderire, né deve rilasciare alcuna autorizzazione. 

Se non sei stato/a precettato/a, scioperare è un tuo diritto costituzionale e nessuno può impedirtelo.

Il mio datore di lavoro sostiene di non aver ricevuto la proclamazione dello sciopero, cosa posso fare?

La comunicazione di uno sciopero arriva alle aziende direttamente dalla Commissione di Garanzia, dalle amministrazioni pubbliche o dalla propria associazione datoriale. 

Inoltre, gli avvisi di sciopero sono regolarmente pubblicati sui canali ufficiali (Calendario Scioperi della Commissione di Garanzia e Cruscotto Scioperi per il Pubblico Impiego nazionale).

Qualora il tuo datore di lavoro sostenga di non aver ricevuto l’avviso, puoi inviargli tu stesso copia delle indizioni dello sciopero, che puoi scaricare qui

Se ti serve aiuto, scrivici a miriconosci.beniculturali@gmail.com e faremo il possibile per supportarti.

Il mio datore di lavoro dice che lo sciopero non mi riguarda/che non posso aderire. È vero?

Controlla la lista delle categorie coperte dallo sciopero qui

Se rientri in una di queste, lo sciopero ti riguarda e (se non sei stato/a precettato/a) puoi aderire tranquillamente. 

Ricorda che il datore di lavoro non può esercitare pressioni e/o minacce al fine di indurti a non aderire allo sciopero. 

Il mio datore di lavoro minaccia di farmi una sanzione, un provvedimento disciplinare e/o minaccia di licenziarmi se aderisco allo sciopero. Come mi devo comportare?

Se il tuo datore di lavoro minaccia sanzioni disciplinari, ripercussioni o il licenziamento come conseguenza dell’adesione allo sciopero, si tratta di un grave abuso. 

Contatta immediatamente un sindacato oppure scrivici a miriconosci.beniculturali@gmail.com.

SERVIZI ESSENZIALI, PRECETTAZIONI, CONTINGENTI MINIMI

Cosa sono i “servizi essenziali”?

Secondo la Legge 146/1990, i “servizi essenziali” sono le prestazioni minime indispensabili che devono essere garantite anche in caso di sciopero. 

Dal 2015 istituti e luoghi della cultura sono tra i settori che devono garantire alcuni servizi essenziali in caso di sciopero.

Le regole sui servizi essenziali riguardano tutti gli istituti e luoghi della cultura?

No, solo quelli pubblici.

Quali sono i servizi essenziali che devono essere garantiti in caso di sciopero?

In caso di sciopero devono essere garantite esclusivamente le attività di:
tutela, custodia e sorveglianza sui beni
fruizione degli spazi (almeno il 50% di quelli regolarmente aperti)*
*se previsto dai singoli protocolli di intesa, può essere in alternativa garantita una fascia oraria corrispondente al 50% del normale orario di apertura, corrispondente al periodo di massima richiesta dell’utenza

Fonte:
Accordi ARAN comparto Ministeri (Art. 2)
Accordi ARAN comparto Autonomie Locali (Art. 2)

Cosa sono i protocolli di intesa?

Per quanto riguarda istituti e luoghi della cultura pubblici, le amministrazioni e le direzioni museali sono tenute a sottoscrivere dei protocolli di intesa con le rappresentanze sindacali, in cui sono specificate le procedure da adottare in caso di sciopero

Questi protocolli di intesa sono obbligatori e devono indicare i contingenti minimi di personale necessari a garantire i servizi essenziali (= quante unità di personale servono per coprire cosa)

Fonte:
Accordi ARAN comparto Ministeri (Art. 3, commi 1-2)
Accordi ARAN comparto Autonomie Locali (Art. 3, commi 1-2)

Alcuni esempi di protocolli di intesa:
Gallerie degli Uffizi
Musei Nazionali di Siena
Comune di Firenze (musei, biblioteche e archivi civici a pp. 4-6)

Come funzionano le precettazioni?

  1. In occasione di ogni sciopero, seguendo le indicazioni contenute nei protocolli d’intesa, i responsabili dei singoli uffici individuano i nominativi del personale incluso nei contingenti minimi (dove possibile adottando criteri di rotazione)
  2. I nominativi sono comunicati ai lavoratori interessati (e alle organizzazioni sindacali aziendali) attraverso un ordine di servizio scritto e personale con preavviso minimo di almeno 5 giorni rispetto alla data prevista dello sciopero
  3. Chi riceve l’ordine di servizio è obbligato/a a presentarsi a lavoro per garantire l’erogazione dei servizi essenziali

Fonti:
Accordi ARAN comparto Ministeri (Art. 3, comma 4)
Accordi ARAN comparto Autonomie Locali (Art. 3, comma 4)

Posso rifiutare una precettazione?

Sì. Entro 24 ore dalla ricezione della comunicazione, puoi esprimere (sempre per iscritto) la volontà di aderire allo sciopero chiedendo la sostituzione, nel caso in cui questa sia possibile.

Quali lavoratori/lavoratrici sono inclusi/e nelle precettazioni?

I dipendenti pubblici.

Salvo accordi specifici o indicazioni contenute nei protocolli di intesa, i lavoratori in appalto, del privato o di società in house non sono automaticamente inclusi/e nelle precettazioni. 

Chi si occupa delle precettazioni e della formazione dei contingenti minimi?

Le precettazioni e la formazione dei contingenti minimi sono una responsabilità del datore di lavoro (amministrazioni, direzioni museali, ecc.). Non sono procedure di cui devono occuparsi/interessarsi i lavoratori. 

Cosa succede se non vengono fatte le precettazioni? Rischio qualcosa se il museo/la biblioteca/l’archivio chiudono?

No. Attuare le procedure necessarie alla precettazione dei lavoratori per la formazione dei contingenti minimi è una responsabilità dei datori di lavoro (amministrazione, direzione museale, ecc.). 

Se tali procedure non vengono effettuate e di conseguenza il sito chiude, sui lavoratori non cade alcuna responsabilità.

Come faccio a sapere se sono stato/a precettato/a?

Devi ricevere un ordine di servizio scritto e personale con un preavviso di almeno 5 giorni rispetto alla data prevista dello sciopero. 

Se non ti viene comunicato nulla entro queste tempistiche, puoi aderire normalmente. 

Il mio datore di lavoro mi ha inviato un ordine di servizio, ma il preavviso è inferiore ai 5 giorni rispetto alla data dello sciopero. È valido?

No. L’ordine di servizio deve essere comunicato in forma scritta al lavoratore/alla lavoratrice con un preavviso minimo di 5 giorni rispetto alla data dello sciopero.

È possibile essere precettati/e in automatico?

No. I nominativi dei lavoratori/delle lavoratrici precettati/e devono essere comunicati di volta in volta, in maniera chiara, ai diretti interessati/alle dirette interessate (e alle organizzazioni sindacali aziendali). Non esistono precettazioni automatiche. 

È possibile non sapere di essere stati/e precettati/e?

No, non è possibile. Serve una comunicazione scritta e personale. 

Cosa succede se sono precettato/a ma aderisco lo stesso allo sciopero?

Se hai ricevuto una precettazione regolare, sei obbligato/a ad andare a lavoro. Se non rispetti la precettazione, puoi incorrere in una multa e in sanzioni disciplinari. 

Puoi comunque richiedere di essere sostituito/a (laddove possibile) inviando entro 24 ore dalla ricezione della comunicazione una richiesta scritta. 

Non posso aderire allo sciopero ma voglio comunque supportare l’iniziativa. Cosa posso fare?

Se per qualsiasi ragione non puoi astenerti dal lavoro:
– Svolgi solo ed esclusivamente quanto previsto dalla tua mansione/dal tuo contratto (senza disponibilità aggiuntive, favori, urgenze dell’ultimo minuto, attività extra, ecc.)
– Rispetta rigorosamente il tuo orario di lavoro e i tuoi limiti di reperibilità
– Promuovi lo sciopero tra i tuoi contatti
– Partecipa ai presidi e alle manifestazioni in piazza che cadono fuori dal tuo orario/turno
– Condividi il materiale relativo allo sciopero (post social, volantini, ecc.)
– Scatta una foto con materiali riconducibili allo sciopero e inviacela!

LAVORO AUTONOMO, PARASUBORDINATO E ALTRE FORME

Posso aderire allo sciopero se sono un autonomo/a (Partita IVA, ritenuta d’acconto) o parasubordinato/a (co.co.co., contratto a progetto)?

I lavoratori/le lavoratrici autonomi/e e parasubordinati/e non usufruiscono del diritto di sciopero tutelato dalla Costituzione, che è riservato ai lavoratori/alle lavoratrici dipendenti. 

Anche se non sarai considerato/a formalmente in sciopero, puoi comunque decidere di astenerti dal lavoro con qualunque motivazione (non sei tenuto/a a giustificare la tua assenza) nel rispetto dei tuoi obblighi professionali.

Come posso contribuire comunque alla riuscita dello sciopero?

Se puoi astenerti dal lavoro:
– Nel giorno dello sciopero, imposta una e-mail di risposta automatica con oggetto “Adesione sciopero della cultura del 12 giugno 2026”
– Partecipa ai presidi e alle mobilitazioni nelle piazze

Se non puoi astenerti dal lavoro/non puoi andare in piazza:
– Promuovi lo sciopero tra i tuoi contatti
– Condividi il materiale relativo allo sciopero (post social, volantini, ecc.)
– Scatta una foto con materiali riconducibili allo sciopero e inviacela!


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