DM sul concorso dei 500, un Ministero confuso?

Dal 24 marzo 2016 circola in rete un documento chiamato “Disciplina della procedura di selezione pubblica per l’assunzione di 500 funzionari presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, ai sensi dell’articolo 1, comma 328 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, firmato dai ministri Franceschini e Madia.

Il Decreto Ministeriale spiega come saranno selezionati i 500 funzionari da assumersi al MiBACT, ma non si tratta ancora del bando. E per fortuna, oseremmo dire, così magari il Ministero ha tempo di correggere il tiro.

Partiamo dai profili professionali: ci sono antropologo, archeologo, architetto, archivista, bibliotecario, demoetnoantropologo, promozione e comunicazione, restauratore, storico dell’arte. Mancano gli esperti di tecnologia e scienza applicata ai beni culturali, i cosiddetti diagnosti. Totalmente ignorati e dimenticati, nonostante siano una figura fondamentale per la tutela e lo studio del patrimonio, nonostante siano inclusi nella legge 110/2014 che aveva riconosciuto le figure professionali del settore: legge che, evidentemente, stenta a trovare una reale applicazione, oltre ad un’attuazione legislativa. Speriamo, ci auguriamo sia solo una svista. C’è invece un profilo professionale di “promozione e comunicazione”, che ci lascia più di un dubbio.

Nei requisiti sono richieste, come usuale e previsto, Scuola di Specializzazione o Dottorato di ricerca: inutile in questo caso rimarcare sul fatto che la Scuola era stata creata per formare i funzionari ministeriali, ma ad oggi sembra avere una funzione meno chiara, dato che nei concorsi il titolo di Dottorato (che dovrebbe avere tutt’altra funzione, di ricerca) vale più del titolo di Specializzazione stesso; inutile anche rimarcare il fatto che la Scuola di Specializzazione in moltissimi atenei d’Italia costa non poco, e che dunque il titolo risulta economicamente inaccessibile a molti: di questo parliamo nel nostro documento programmatico, ma è indubbio che si tratti di una situazione su cui bisognerebbe aprire una seria discussione.

Tornando però al DM del 24 marzo, è all’allegato 1 che si resta basiti. Il Ministero dev’essere in totale confusione, e questo ci spaventa non poco in vista non solo di questo concorso, ma della stesura dei requisiti professionali ai sensi della legge 110/2014, che dovrebbe decretare chi potrà dirsi professionista e chi no! Come sa chi segue questo blog, noi chiediamo che i decreti attuativi della legge 110/2014 siano scritti nel minor tempo possibile, ma con senno e dopo un confronto democratico, per non trovarci con requisiti professionali privi di senso o dannosi. Ed ecco che l’allegato 1 in questione presenta proprio requisiti privi di senso!

Per l’antropologo (fisico, evidentemente) e il demoetnoantropologo si chiedono “laurea magistrale in antropologia o equivalente”: peccato che la laurea magistrale in antropologia, in Italia, esista solo per  l’antropologia culturale, quindi formi i demoetnoantropologi, non gli antropologi fisici.

Per l’archivista e i bibliotecario è richiesta una laurea in tutte le discipline. Scusate, forse non è abbastanza chiaro e pensate di aver letto male: per l’archeologo è richiesta una laurea in archeologia, per lo storico dell’arte una laurea in storia dell’arte, per l’architetto una laurea in architettura, per l’archivista una laurea in una disciplina qualsiasi e per il bibliotecario una laurea in una disciplina qualsiasi. Sì, davvero.

Sono scelte illogiche, a cosa servono certi corsi di laurea se poi il MiBACT stesso li ignora? Chiediamo che si aggiusti in fretta il tiro: è sempre più evidente che servono requisiti professionali certi e condivisi, chiari, sia per lavorare dentro il Ministero sia per svolgere la professione al di fuori. Continuiamo a vedere un’enorme, inquietante confusione.


8 Comments

Coordinamento Restauro · 29/03/2016 at 19:26

… mancano anche i COLLABORATORI freschi di ELENCO!

Giuseppe · 29/03/2016 at 19:35

BANDO500
Carissime e Carissimi,
da una prima lettura del bando ho notato e annotato alcune ‘stranezze’:
1) Non c’è nessun esplicito riferimento all’art.24 D.Lgs. 150/2009, a parte un generico “VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
2) Sussiste l’ipotetica richiesta di ‘alta professionalità’ che abbiamo visto cosa ha determinato nel concorso del 2010. Mi riferisco a quanto contenuto nell’art. 2 (Requisiti per l’ammissione)
d) diploma di specializzazione, o dottorato di ricerca, o master universitario di secondo livello di durata biennale, nelle materie elencate, con riferimento a ciascun concorso, nell’Allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto; ovvero, in alternativa: − limitatamente al profilo di restauratore: riconoscimento della qualifica di restauratore ai sensi dell’articolo 182 del Codice dei beni culturali e del paesaggio;
− limitatamente al profilo di promozione e comunicazione, esperienza professionale nel medesimo profilo per una durata complessiva di almeno 36 mesi, dimostrabile mediante contratti di lavoro; Sarei curioso di sapere se, quando nell’Allegato 1 indicano:
c) profilo professionale di architetto.
I. laurea: architettura o equivalente;
II. diploma di specializzazione o master universitario di secondo livello di durata
biennale: beni architettonici e del paesaggio o equivalente; dottorato: materie attinenti al
patrimonio culturale (e sottolineo patrimonio culturale ai sensi del codice!!!).
Intendono anche un dottorato di ricerca in pianificazione territoriale???… Qui ci vuole una RIVOLUZIONE CULTURALE! Altro che Mao e MiBACT nonufficiale!!!
Comunque, visto che nel profilo di promozione e comunicazione, hanno incluso l’esperienza professionale nel medesimo profilo per una durata complessiva di almeno 36 mesi, penso che ci sia buon margine per i Funzionari Ombra per ricorrere;
3) Sempre all’Art. 2 si continua a chiedere l’abilitazione all’esercizio della professione, solo ed esclusivamente per gli Architetti. Quindi gli unici Funzionari “professionisti” sono gli Architetti? a cosa fa riferimento questa limitazione? Se i Funzionari Storici dell’Arte e Archeologi possono non essere professionisti, perché poi vengono messi nelle condizioni di firmare D.L. e R.U.P. (per non parlare di Soprintendenti e Direttori generali) negli appalti pubblici del MiBACT?!?!
4) All’Art. 3 – (Presentazione delle domande – Termini e modalità), avviene qualcosa di fantasmagorico!!!
Ad un certo punto compare la lettera e) il possesso dei titoli di studio tra quelli previsti all’articolo 2 del presente decreto, specificando presso quale università o istituto sono stati conseguiti e precisando la
data del conseguimento e (ove applicabile) la votazione riportata; A CHE MINCHIA SERVE!!!
Al al comma 3, viene richiesto in modo subdolo: “3. Alla domanda di partecipazione il candidato allega altresì il proprio curriculum vitae, in formato europeo, datato e sottoscritto, come file pdf.” A CHE MINCHIA SERVE, ALLEGARE IL CURRICULUM VITAE? In caso di eventuali richieste di partecipazione al procedimento e di accesso agli atti, questi curricula saranno accessibili? saremo nelle condizioni di metterli a confronto?
Continuano le stranezze quando più avanti viene fissato che “Con riguardo al dottorato di ricerca, il titolo può essere conseguito entro il 31 luglio 2016.” Cioè, vorrei capire, tutti titoli devono essere posseduti alla presentazione della domanda e il dottorato di ricerca potrà essere posseduto in modo postdatato?
5) Più avanti si intuisce l’arcana esigenza di allegare alla domanda il curriculum vitae…. ma il modo con cui la commissione valuterebbe i titoli, scusate, è già una barzelletta.
Art. 10 – (Titoli)
1. La valutazione degli eventuali titoli dichiarati dai candidati nella domanda di partecipazione, ivi inclusi i titoli di ammissione di cui all’articolo 2, comma 1, lettere c) e d), del presente decreto, è effettuata, dopo lo svolgimento delle prove scritte e prima della correzione degli elaborati, da ciascuna Commissione esaminatrice, sulla base della documentazione presentata dal candidato.
2. La Commissione può assegnare complessivamente fino a un massimo di 75 punti secondo i seguenti criteri di calcolo:
a) per i titoli di studio, fino ad un massimo di 45 (quarantacinque) punti, secondo i criteri seguenti:
– fino a n. 10 (dieci) punti per ogni punto di voto di laurea superiore a 100/110 o equivalente;
– fino a n. 20 (venti) punti per il dottorato di ricerca, con riguardo all’attinenza al profilo professionale per il quale si concorre;
– fino a n. 15 (quindici) punti per il diploma di specializzazione, con riguardo all’attinenza al profilo professionale per il quale si concorre;
– fino a n. 10 (dieci) punti per il master universitario di secondo livello di durata biennale, con riguardo all’attinenza al profilo professionale per il quale si concorre;
– fino a n. 8 (otto) punti, per l’eventuale seconda laurea (LS, LM, DL esclusa quindi quella triennale) o per master universitario di secondo livello;
b) titoli di servizio, fino ad un massimo di 25 (venticinque) punti, in base all’esperienza professionale maturata alla data di scadenza dei termini per la presentazione della domanda di partecipazione, secondo i criteri seguenti:
– fino a n. 20 (venti) punti per l’esperienza professionale maturata in attività lavorative specificamente riferite al profilo professionale per cui si concorre (fino ad un massimo di n. 2 (due) punti per ogni anno di esperienza professionale);
– fino a n. 5 (cinque) punti, e fino ad un massimo di 3 punti per ogni anno di esperienza professionale, acquisita mediante attività di tirocinio presso il Ministero, nell’ambito dei programmi previsti ai sensi del articolo 2, comma 5-bis, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99 e dell’articolo 2 del 2 decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112.
Nel caso di periodi inferiori all’anno, il punteggio, per ciascuna delle suddette tipologie di titoli di servizio, sarà attributo proporzionalmente (quindi per dodicesimi) prendendo come mese intero frazioni di mese superiori a 15 giorni e non conteggiando quelle inferiori. Dai periodi di servizio devono essere detratti quelli trascorsi in aspettativa per motivi di famiglia ed i periodi di sospensione dal servizio;
c) per altri titoli, quali pubblicazioni, riconoscimenti scientifici, fino ad un massimo di 5 (cinque) punti, da evidenza da curriculum vitae.
In poche parole, penso che LA DISCREZIONALITA’ DELLA COMMISSIONE E’ UN MARE IN TEMPESTA.
Concluderei con l’Art. 16 – (Responsabile del procedimento):
1. L’Ufficio responsabile del procedimento è la Direzione generale Organizzazione del Ministero. Il responsabile del procedimento è indicato, per ciascun profilo professionale, nel rispettivo bando;
Poveretti, perdona loro, non sanno quel che fanno!
Saluti, Giuseppe

Francesca · 31/03/2016 at 13:18

Sono una bibliotecaria (iscritta regolarmente all’AIB) e sono stupita negativamente nel leggere che vorranno scegliere i futuri bibliotecari (nonché gli archivisti) senza tener conto se abbiano ottenuto una laurea in quell’ambito. Lo trovo ingiusto e condivido la vostra irritazione e perplessità.
Considerando inoltre che proprio nel presente Decreto Ministeriale alla p. 3 c’è scritto: “RILEVATA la necessità di definire una procedura di selezione che garantisca il reclutamento di unità di personale qualificate, valorizzando altresì i percorsi formativi specifici nelle
diverse discipline attinenti il patrimonio culturale”

Martina Mancinelli · 31/03/2016 at 15:41

Precisazione sul profilo archivista: l’indicazione di “tutte le lauree” è dovuta al fatto che il più delle volte chi consegue il Diploma delle Scuole di Archivistica, Diplomatica e Paoleografia può avere una laurea in beni culturali, in archivistica e biblioteconomia, lettere, storia, giurisprudenza… Infatti la normativa (aggiornatissima…) prevede che per lavorare presso gli archivi di Stato bisogna conseguire il Diploma suddetto, ovviamente per complicarsi la vita quando è nato il corso di laurea in archivistica e beni librari non è stata cambiata la normativa dei primi del novecento. Il risultato è che attualmente puoi essere archivista se hai la laurea specifica o una laurea qualsiasi e il diploma rilasciato dalle Scuole degli Archivi di Stato.
Quindi la situazione è certamente complicata (e occorrerebbe che il Ministero facesse chiarezza una volta per tutte sulla validità di questi titoli), ma da qui a dire che basta una laurea qualsiasi per fare l’archivista ce ne passa…

federica · 27/05/2016 at 22:14

io trovo assurdo il requisito del master biennale!Penso sia gia tanto avere laurea, abilitazione e master, pure la pretesa che sia biennale!Perchè il master di un anno non serve a nulla???
Sembra un bando ad oc per fare entrare chi vogliono loro….

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