Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-12828
Nicchi Marisa
Mercoledì 29 novembre 2017, seduta n. 893
NICCHI, BOSSA e SCOTTO.
– Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo – Per sapere – premesso che:

 

la legge 22 luglio 2014, n. 110, ha introdotto modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di professionisti dei beni culturali, e istituzione di elenchi nazionali dei suddetti professionisti;

dopo quasi tre anni e mezzo dalla sua pubblicazione, si è ancora in attesa della pubblicazione del regolamento di applicazione e dei profili professionali di archeologi, storici dell’arte, esperti in diagnostica, antropologi, antropologi fisici, archivisti e bibliotecari;

la redazione di questi profili, a quanto riferiscono le associazioni di categoria è stata un momento ormai raro di concertazione e confronto, giungendo a dei risultati a quanto risulta soddisfacenti; nonostante la redazione di questi profili sia da tempo conclusa, la procedura si è arrestata. Peraltro, la necessità di definire i profili in tempi rapidi è rafforzata anche da alcuni aspetti del nuovo regolamento degli appalti pubblici, che richiedono una pronta definizione delle fasce professionali cui fare riferimento –:

se non si intendano assumere le iniziative di competenza per procedere in tempi rapidi all’adozione e alla pubblicazione dei suddetti decreti attuativi, che i professionisti del settore attendono ormai da troppo tempo.

Risposta scritta pubblicata Giovedì 30 novembre 2017
nell’allegato al bollettino in Commissione VII (Cultura) 5-12828

L’onorevole Nicchi, unitamente ad altri onorevoli colleghi chiede notizie in merito ai tempi di approvazione e di pubblicazione dei decreti attuativi della legge 22 luglio 2014, n. 110. 

Permettetemi, preliminarmente di riferire che la procedura non si è affatto arrestata.
La stesura del regolamento previsto dall’articolo 2 della legge n. 110 del 2014 ha comportato, come correttamente rammentato dagli onorevoli interroganti, un lungo iter di concertazione con i rappresentanti delle categorie interessate nonché una interlocuzione con il Dipartimento delle politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri ed in particolare con il Coordinatore nazionale per il riconoscimento delle qualifiche professionali, al fine di valutare la compatibilità del regolamento con quanto previsto dalla Direttiva 2013/55/UE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, recepita in Italia con decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15.
Occorre sottolineare che la creazione degli elenchi in parola, i cui requisiti di accesso sono definiti da un’autorità pubblica, è questione complessa e rappresenta una situazione senza precedenti nell’ordinamento, per due motivi:
1. Da un lato perché l’istituzione degli elenchi in questione non limita l’esercizio delle professioni di archeologo, archivista, bibliotecario, demoetnoantropologo, antropologo fisico, esperto di diagnostica e di scienza e tecnologia applicate ai beni culturali e storico dell’arte, che possono essere esercitate anche da coloro che non sono iscritti negli elenchi, sempre che costoro documentino il possesso di quei titoli, indicati nel decreto, che integrano e costituiscono l’«adeguata formazione ed esperienza professionale» stabilita dall’articolo 9-bis del Codice di settore. Contrariamente, ad esempio, a quanto avviene per i restauratori, per i quali, l’iscrizione all’elenco è requisito indispensabile per l’esercizio della professione e per l’esecuzione in via esclusiva di interventi di manutenzione e restauro su beni culturali mobili e superfici decorate di beni architettonici;
2. Dall’altro, perché il quadro generale di riferimento comprende professioni non regolamentate, professioni regolamentate e professioni ordinistiche con diverse conseguenze giuridiche a seconda della relativa normativa individuata per ciascuna di esse.

Va, inoltre, evidenziato che sul regolamento in itinere è necessaria una approfondita interlocuzione anche con il Ministero dell’istruzione per la problematica concernente il riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all’estero, attesa la previsione, contenuta nello stesso, che l’iscrizione negli elenchi possa essere conseguita anche da professionisti stranieri.
Nelle difficoltà del complesso quadro giuridico sopra brevemente accennato, assicuro, on. Nicchi, il forte impegno del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali per una celere conclusione dell’iter di approvazione del Regolamento.

Marisa NICCHI, replicando, rileva che la risposta contiene una rassicurazione e che, tuttavia, non può essere considerata sufficiente, essendo passati tre anni e mezzo dall’approvazione della legge. Invita, pertanto, il Governo ad attivarsi affinché gli adempimenti previsti vengano tempestivamente messi in atto per superare gli evidenti ritardi. Pur comprendendo la delicatezza e la complessità della materia, ritiene che il Governo non debba far trascorrere altro tempo prezioso.


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